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CR ORVIETO
Anno di progettazione:
1500
Anno di inaugurazione:
1930
Via Garibaldi 8 - 05018 ORVIETO
Tel. 0763 340435
cr.orvieto@giustizia.it
L’istituto di Orvieto è ubicato nel centro storico della città ed è ospitato in una struttura risalente al XVI secolo. Inizialmente ubicato nei seminterrati della Torre del Moro, al centro della città, venne successivamente spostato nell’attuale complesso di San Pietro. Il convento, che apparteneva alle monache domenicane sin dal XIV secolo, era situato nella zona est della rupe. nel 1864 le monache domenicane furono trasferite presso il convento di San Paolo in Orvieto, per dar via ai lavori di riconversione dell’istituto monastico in istituto di pena. Soltanto nel 1882 i lavori si potevano considerare conclusi con l’apertura del nuovo carcere che poteva contenere circa 300 detenuti. Nel 1912 per ordine del ministro dell’interno Giolitti veniva chiusa la Casa di Pena, rimanendo attivo solamente il carcere giudiziario; questo veniva ristrutturato nel 1930 e adibito a carcere per ergastolani nel 1936. Dal 1950 è diventato un istituto di riadattamento sociale. La ristrutturazione del 1990 ha definito la destinazione a Casa di Reclusione. La conformazione dell’istituto, costituito da un blocco detentivo, tende a rendere le attività trattamentali diffuse in maniera omogenea tra i detenuti. Con decreto del capo del D.A.P. del 16.07.2014 la Casa di Reclusione è stata trasformata in Istituto a Custodia Attenuata, cui possono essere ammessi i detenuti secondo i requisiti di seguito elencati: 1. detenuti di sesso maschile inseriti nel circuito “media sicurezza”; 2. sono esclusi i detenuti inseriti nel circuito “media sicurezza protetti”; 3. posizione giuridica: appellante, ricorrenti e definitivi; 4. entità minima della pena residua in espiazione: 1 anno; 5. entità massima della pena residua in espiazione: 12 anni, salvo proposte dell’istituto di provenienza e approvazione della custodia attenuata di Orvieto; 6. non elevata pericolosità detentiva espressa dall’istituto di provenienza con una formale valutazione di idoneità all’ammissione al regime di custodia attenuata; 7. sono esclusi i detenuti con precedenti condanne o con procedimenti penali in corso per il reato di evasione, commesso negli ultimi 5 anni durante la sua permanenza in un istituto penitenziario; 8. regolare condotta e partecipazione alle attività trattamentali. qualora la condotta sia stata a tratti irregolare il G.O.T. dell’Istituto di Orvieto valuterà caso per caso; 9. assenza di patologie psicofisiche che richiedano particolari trattamenti sanitari; 10. non essere tossicodipendente ovvero avere intrapreso un programma riabilitativo. 2. sono esclusi i detenuti inseriti nel circuito “media sicurezza protetti”; 3. posizione giuridica: appellante, ricorrenti e definitivi; 4. entità minima della pena residua in espiazione: 1 anno; 5. entità massima della pena residua in espiazione: 12 anni, salvo proposte dell’istituto di provenienza e approvazione della Custodia Attenuata di Orvieto; 6. non elevata pericolosità detentiva espressa dall’istituto di provenienza con una formale valutazione di idoneità all’ammissione al regime di custodia attenuata; 7. sono esclusi i detenuti con precedenti condanne o con procedimenti penali in corso per il reato di evasione, commesso negli ultimi 5 anni durante la sua permanenza in un istituto penitenziario; 8. regolare condotta e partecipazione alle attività trattamentali. Qualora la condotta sia stata a tratti irregolare il GOT dell’istituto di Orvieto valuterà caso per caso; 9. assenza di patologie psicofisiche che richiedano particolari trattamenti sanitari; 10. non essere tossicodipendente ovvero avere intrapreso un programma riabilitativo.
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