È arrivato il via libera definitivo della Camera al Dl Semplificazioni con 275 voti favorevoli, 206 voti contrari e 27 astenuti. Nella serata di ieri era stata approvata la questione di fiducia posta dal governo. Oggi l’aula di Montecitorio - dopo l’esame degli ordini del giorno - ha votato il disegno di legge di conversione in legge.
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Vengono ampliate le funzioni dell’amministrazione penitenziaria in tema di strutture carcerarie per far fronte all’emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria.
Art. 7
Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria
1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una piu' celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carceraria, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre alle attribuzioni di cui al comma 2 del predetto articolo, sono assegnate le seguenti funzioni:
a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonche' per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la Polizia Penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti;
b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformita' alla normativa vigente in materia;
c) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa.
3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione del presente articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli stessi, e' approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la proposta di cui al primo periodo, tiene conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.