Riforma ordinamento penitenziario: il testo del parere contrario del relatore della Commissione Giustizia del Senato
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DOCUMENTI Riforma ordinamento penitenziario: il testo del parere contrario del relatore della Commissione Giustizia del Senato 14/07/2018 

Il precedente Governo, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 103 del 2017, ha trasmesso al Parlamento lo schema di decreto legislativo n. 501;

allo scadere della scorsa legislatura medesima le Commissioni parlamentari giustizia di Senato e Camera avevano espresso sul testo condizioni e osservazioni, che evidenziavano numerosi profili di criticità;

a tali rilievi, soprattutto per quel che concerne le condizioni espresse dalla Commissione giustizia del Senato, il Governo con il presente schema ha ritenuto di adeguarsi solo parzialmente;

in particolare, con riguardo al parere reso dal Senato, il Governo si è limitato infatti ad accogliere la richiesta di ripristino: del divieto di concessione dei benefici penitenziari in assenza di collaborazione anche per i semplici partecipanti al reato di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi o al traffico di stupefacenti (condizione b); dei pareri del procuratore nazionale antimafia accanto a quelli del procuratore distrettuale per la decisione di concessione di misura alternativa ai condannati per reati di cui all’articolo 4-bis ordinamento penitenziario (condizione c). Ed ancora, in materia di scioglimento del cumulo delle pene, è stata accolta la condizione d) con la quale si chiedeva di prevedere che tale disciplina non interferisse con quella dell'articolo 41-bis;

 

è stata recepita parzialmente la condizione j) con la quale si chiedeva di escludere i condannati per mafia o terrorismo dall’ambito soggettivo di applicazione della norma che consente ai condannati all'ergastolo che abbiano usufruito per cinque anni consecutivi di permessi premio, di accedere alla semilibertà;

 

rilevato altresì che:

 

il precedente Governo, con l’atto approvato il 15 marzo 2018, ha ritenuto di non adeguarsi alle numerose e gravi condizioni che erano state poste nel parere della Commissione giustizia del Senato, se non per alcuni, limitati e minori profili;

 

LEGGI IL TESTO COMPLETO DEL PARERE

 

proprio per garantire la funzione rieducativa della pena e le guarentigie di cui all'articolo 27 della Costituzione, gli interventi di modifica dell’ordinamento penitenziario, non possono ridursi a dei meri provvedimenti "svuotacarceri", che non incidono in alcun modo sulle materiali ed effettive condizioni di espiazione della pena;

un intervento così radicale sull’ordinamento penitenziario, come quello contenuto nell’atto del Governo qui in esame, proprio per l’importanza dei valori e dei principi costituzionali coinvolti, mal si concilia con le caratteristiche proprie della legislazione delegata e soprattutto con le forzature che hanno caratterizzato le vicende della legge delega da cui discende l’atto in esame ed anzi presuppone e richiede il più ampio ed articolato confronto, che può essere garantito, solo nelle sedi costituzionalmente a ciò preposte e cioè il Parlamento;

considerato infine che:

i cittadini italiani col voto del 4 marzo 2018 si sono espressi in maniera chiara ed incontrovertibile premiando le formazioni politiche che compongono la nuova maggioranza, formazioni che nella precedente legislatura si erano fermamente opposte alle politiche predisposte dal precedente Governo in tema di giustizia ed in particolare contro le disposizioni previste dal presente schema di decreto che infatti collidono - per la maggior parte - con gli intendimenti dell'attuale coalizione di Governo in materia di esecuzione delle pene carcerarie.

 

Per tutto quanto sopra esposto, esprime parere contrario.

 

Riforma ordinamento penitenziario: il testo del parere contrario del relatore della Commissione Giustizia della Camera


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