Poliziotto penitenziario ottiene 88mila euro come Vittima del Dovere e anche riconsiderazione della causa di servizio dal TAR di Cagliari
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SENTENZE TAR E CONSIGLIO DI STATO Poliziotto penitenziario ottiene 88mila euro come Vittima del Dovere e anche riconsiderazione della causa di servizio dal TAR di Cagliari 01/03/2019 

l Tar di Cagliari ha dato ragione (sentenza 00182/2019) all'ex dipendente dell'Amministrazione penitenziaria che aveva fatto ricorso contro il ministero della Giustizia per il diniego al riconoscimento della causa di servizio per problemi di salute.

La vicenda è presto spiegata: è il 1987 quando un dipendente dell'Amministrazione penitenziaria in servizio al Carcere di Porto Azzurro rimane vittima per una settimana (dal 25/08/1987 al 01/09/1987) di un sequestro perpetrato nei suoi confronti da un gruppo di detenuti ergastolani (guidati dal terrorista nero Mario Tuti), nel tentativo di evadere dalla struttura.

L'uomo, come si ricostruisce nella sentenza “è stato incatenato alle sbarre delle celle, sottoposto a minacce e violenza e tenuto in stato di inedia per tutta la durata del suo sequestro”. Successivamente comincia ad avere problemi di salute certificati e ritenuti dipendenti dalla condizione cui è stato sottoposto.

Presenta istanza per ottenere il riconoscimento della Causa di servizio all'amministrazione della Polizia Penitenziaria (ministero della Giustizia) ma viene negato. L'uomo, a leggere quanto riporta la sentenza, continua ad essere impiegato in mansioni che lo portano “a stretto contatto con i detenuti della struttura carceraria, fino a quando (il 10/02/2011) è stato congedato dal Corpo di Polizia Penitenziaria perché riconosciuto affetto da problemi di salute”. Non solo. La Cmo (commissione medica di verifica) accerta “la sussistenza della patologia, quantificandola come “invalidità permanente equivalente al 40%”, come “conseguenza diretta del citato evento traumatico patito nella struttura carceraria di porto Azzurro, nel 1987”.

Nel 2012 e con decreto 559 il ministero dell'Interno (diverso da quello d'appartenenza) e sulla base dell'accertamento di invalidità equivalente al 40% riconosce all'uomo lo status di “vittima del dovere” ex legge266/2005, “in considerazione di quanto subìto per causa di servizio e gli riconosce la corresponsione di 88mila euro”.

Alla richiesta per il riconoscimento della causa di servizio arriva il diniego del ministero della Giustizia. L'istanza viene rigettata “sulla scorta del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del 18.12.2013, che ha ritenuto i problemi di salute non dipendenti dai fatti di servizio”.

Quindi il ricorso al Tribunale amministrativo di Cagliari. Che accoglie le istanze del ricorrente. Tra gli aspetti evidenziati il fatto che lo status di “vittime del dovere” “già effettivamente attribuito” “si configura come forma e modello “rafforzato” rispetto al generico riconoscimento della causa di servizio (qui negato), che ne è il presupposto (non autosufficiente)”.

Per i giudici “è il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio che non può costituire, da sola, elemento sufficiente per l'attribuzione degli ulteriori benefici spettanti alle “vittime del dovere”. I quali possono essere riconosciuti solo quando vi sia stato un quid pluris, il riscontro di rischi ulteriori e più gravosi”.

I giudici poi scrivono che “sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “vittima del dovere” costituisce una species rientrante nel genus della “causa di servizio”, presentando caratteristiche peculiari ed “ulteriori” rispetto alla categoria generale”. Ricorso accolto e provvedimenti impugnati annullati. “Con obbligo del Ministero della Giustizia di riprovvedere alla luce delle circostanze di fatto e di diritto accertata in giudizio e già riscontrate in sede di procedimento di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”; con l'avvenuta e consolidata attribuzione di questi benefici da parte del ministero degli Interni, per i medesimi fatti oggetti del presente contenzioso”. Quindi: condanna per il ministero della Giustizia al pagamento di 2.500 euro (in favore del ricorrente) per spese e onorari di giudizio.

ilsole24ore.com

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