Le vecchie norme mettevano sullo stesso piano chi usava la droga e lo spacciatore Ora i tossicomani sono considerati malati: chi è in carcere può tornare in libertà. La nuova legge sugli stupefacenti è entrata in vigore oggi, data della sua pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”. Composta da 108 articoli, è catalogata come legge n. 685 del 22 dicembre 1975. Sostituisce la vecchia normativa, che era del 1954 e praticamente metteva sullo stesso piano chiunque usasse la droga e lo spacciatore.
Rappresenta la conclusione di un “iter” legislativo che durava da due anni: il testo attuale fu approvato una prima volta dal Senato il primo ottobre scorso, poi, il 26 novembre, la Camera aveva apportato alcune modifiche, per cui il provvedimento era dovuto ritornare a Palazzo Madama, dove era stato definitivamente varato il 17 dicembre. Fino a oggi la legge ha continuato a sollevare polemiche. Sono stati i radicali, soprattutto, a lamentare la “lentezza burocratica” che ha impedito una più pronta pubblicazione del testo sulla “Gazzetta Ufficiale”. Marco Pannella e il suo partito hanno ribadito in questi giorni la loro solidarietà alle centinaia di tossicomani che, contro giustizia e contro le loro esigenze di salute, erano costretti a rimanere nelle carceri nonostante l'approvazione della nuova legge.
A partire da oggi, ma in pratica si dovrà attendere almeno fino a domani, i drogati che si trovano in stato di arresto possono tornare in libertà. Lasciano la prigione e il manicomio. Ma non trovano ancora attrezzati i centri di disintossicazione che la legge prevede, per la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Il provvedimento stabilisce che tali compiti spettano alle Regioni, che tutte le strutture sanitarie sociali esistenti sono mobilitate, e nuovi centri per assolvere a questo scopo devono sorgere. E' un servizio che in pratica ancora non esiste, mentre la diffusione della droga nel Paese assume proporzioni allarmanti.
Le innovazioni rispetto al passato, sono molte. Non è più reato fare uso di droga o di sostanze psicotrope (psicofarmaci) a scopo non terapeutico. Come è noto, l'uso terapeutico sotto controllo medico è già consentito dalla legge. Non è più reato nemmeno essere in possesso di una piccola quantità di droga o di sostanze psicotrope per uso terapeutico o per uso personale. In sostanza, il cittadino può fumare hashish o marijuana, prendere anfetamine o altre sostanze stupefacenti senza correre il rischio di finire in prigione. Ma al momento in cui viene colto o in stato di tossicosi o in possesso di una piccola dose di droga, “deve” rivelare chi gliela ha fornita e “deve” farsi curare.
La legge non considera più il tossicomane un delinquente, ma un malato. Non lo obbliga al ricovero in manicomio, come avviene attualmente, ma prevede la cura volontaria presso centri specializzati o medici di fiducia, e il diritto all'anonimato. La terapia diventa obbligatoria solo in casi estremi, di assoluto bisogno: lo decide il giudice specializzato, dopo l'accertamento dei periti. La durata del ricovero obbligatorio non deve superare la necessità della cura. Il medico non deve più denunciare il consumatore al tribunale. Per il consumatore-spacciatore sempre di piccole quantità è escluso il mandato di cattura.
La distinzione fondamentale che il legislatore ha operato è stata quella fra consumatore e il vero spacciatore di droga. Ha depenalizzato il reato, per il primo caso. Ha previsto pene particolarmente severe, per il secondo. Se si realizza un'associazione per delinquere, la multa può arrivare fino a 200 milioni e la reclusione oscilla fra i 15 e i 20 anni (non inferiore a 20 se la banda è armata). Per gli spacciatori di hashish o altre droghe leggere, il carcere va da 1 a 4 anni. Se smerciano eroina o altre droghe pesanti, si passa alla reclusione da 2 a 6 anni.
La Stampa 31 dicembre 1975