Nessun pagamento per congedo ordinario non fruito: Poliziotto penitenziario perde ricorso al TAR
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SENTENZE TAR E CONSIGLIO DI STATO Nessun pagamento per congedo ordinario non fruito: Poliziotto penitenziario perde ricorso al TAR 18/06/2018 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7971 del 2014, proposto da:
Silvio Tomassetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Trimarco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Augusto Aubry, 3;
contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento

del provvedimento ministeriale del 20.3.2014 di diniego del pagamento straordinario e congedo ordinario non fruito anni 2007-2012 -


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dap;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2018 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 7971/2014) il sig. Silvio Tomassetti, già appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, attualmente in quiescenza, ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento ministeriale del 20 marzo 2014 recante rigetto dell’istanza di pagamento delle ore di straordinario effettuato in servizio, delle ferie non godute per attendere agli impegni professionali connessi allo svolgimento della funzione, per l’accertamento del diritto a fruire del corrispondente beneficio economico maturato nel periodo 2007-2012 a titolo di congedo ordinario, riposo festivo, dominicale ed infrasettimanale, a titolo di indennità economica sostitutiva della fruizione del congedo ordinario, festivo, dominicale ed infrasettimanale, di retribuzione per prestazioni di lavoro straordinario con conseguente condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle ore di straordinario nonché dell’indennità economica sostitutiva ed al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da determinarsi anche in via equitativa.

Precisa, in particolare, di aver prestato servizio presso l’Istituto centrale di formazione del personale con sede in Roma con mansioni di comandante di reparto e di aver svolto lavoro straordinario mai remunerato.

Riferisce di aver presentato in data 17 febbraio 2014 istanza di pagamento dell’indennità per mancata fruizione delle ferie nel periodo lavorativo svolto sino al mese di ottobre 2012 in cui è stato collocato in quiescenza, la quale è stata respinta con la nota ministeriale nell’epigrafe indicata.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) violazione dell’articolo 36 della costituzione della direttiva 2003/88/CE; violazione degli articoli 13 e 14 del d.p.r. 395 del 1995 dell’articolo 16 del d.p.r. 164 del 2002; violazione dell’articolo 11 del d.p.r. 170 del 2007, violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990; eccesso di potere sotto differenti profili, avendo il ricorrente prestato un considerevole lavoro straordinario non retribuito, unitamente a periodi di ferie non godute e non remunerate.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia che chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Il sig. Tomassetti lamenta l’illegittimità della nota ministeriale, in epigrafe indicata, con cui è stata respinta la sua istanza di pagamento di importi corrispondenti alle ore di straordinario effettuate e non remunerate e delle ferie non godute.

Il diniego è stato espresso dall’Amministrazione intimata in ragione della assenza di documentazione comprovante l’impossibilità oggettiva di godere dei predetti benefici, tenuto conto del monte ore di lavoro straordinario massimo assentibile (max 10 ore) e della definizione di un piano orario di recupero a regime delle ore in eccedenza, entrambi concordati con l’Amministrazione di appartenenza, unitamente alla insussistenza di formali atti di diniego riguardo al diritto a godere dei giorni di congedo ordinario.

Per quanto premesso, il Collegio ritiene infondata la domanda attorea rivolta all’acquisizione di emolumenti per ferie non godute in assenza di formali ed oggettivi provvedimenti di diniego dell’Amministrazione a fruire del prescritto periodo annuale di congedo ordinario, adottabili, ex art. 36 del d.p.r. n. 3/1957, in caso di eccezionali esigenze di servizio, nel caso in esame nè rilevabili, né documentati, ancor più in assenza di formali comunicazioni all’Amministrazione da parte del dipendente di periodi di congedo non fruiti né fruibili ad eccezione di quella, abbondantemente successiva al suo collocamento in quiescenza, da cui è originato il diniego oggetto della presente impugnativa.

In relazione agli emolumenti pretesi a titolo di lavoro straordinario svolto e non remunerato, il Collegio si limita ad osservare che alcun provvedimento di formale autorizzazione o ratifica da parte dell’Amministrazione risulta esser stato autorizzato in favore del ricorrente, oltre i limiti orari assentiti, rilevando come nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l'orario ordinario di servizio non è, di per sé, sufficiente a radicare nel medesimo il diritto al relativo compenso, occorrendo una formale autorizzazione in conformità ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione, potendosi, in alternativa, procedere alla concessione di riposi compensativi, che nel caso di specie non risultano essere stati mai oggetto di richiesta.

Pertanto, per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese e gli onorari di giudizio seguono, come di regola la soccombenza e vengono liquidati nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Mattei Salvatore Mezzacapo


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