Prevale l'interpretazione restrittiva del limite massimo di due ore giornaliere all'aria aperta. Con la pronuncia in esame, il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo conferma l'interpretazione restrittiva della preclusione di cui al co. 2-quater lett. f) dell'art. 41bis O.P., così come da ultimo integrata dalla Circolare DAP del 2 ottobre 2017 (la n. 3676/6126).
Contrariamente ad un orientamento della giurisprudenza di merito (rappresentato dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari, in alcune recenti ordinanze, come quelle dd. 23 ottobre 2016 e, da ultima, il 28 aprile 2017), il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aderisce ad un'interpretazione letterale della normativa in materia di permanenza dell'aria aperta (costituita dalla "norma di rango primario" e dalla Circolare Dap del 2017) che stabilisce il limite massimo di due ore giornaliere.
Se, da una parte, il Magistrato riconosce il limite delle due ore giornaliere come diritto inviolabile da parte dell'Amministrazione penitenziaria, dall'altra, afferma come in tale "soglia" debbano computarsi anche tutte le altre attività risocializzanti concesse al detenuto in regime di 41bis O.P., che, quindi, finiscono per essere alternative alla stessa permanenza all'aperto.
In altri termini, il detenuto può usufruire di due ore giornaliere all'aria aperta, in alternativa ad un'ora massima di tempo da impiegare nelle attività ricreative/sportive, nell'accesso alla sala pittura o alla biblioteca. Ma non entrambe. Il detenuto può, quindi, scegliere come impiegare le due ore massime di accesso all'aria aperta, incombendo sull'Amministrazione penitenziaria il dovere di consentire allo stesso di usufruire dei servizi minimi indispensabili, previsti per legge.
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