La riforma dell'ordinamento penitenziario questa volta dovrebbe andare in porto. Approvata all'unanimità dal Senato il 10 marzo 1971, decadde per non aver ricevuto il voto definitivo dell'altro ramo del Parlamento a causa della fine anticipata della legislatura.
Ora è stata ripresentata a Palazzo Madama dal ministro della Giustizia, Gonella, nel medesimo testo perché usufruisca della procedura abbreviata prevista in questi casi dai nuovi regolamenti parlamentari. L'unanimità raccolta a suo tempo lascia ritenere che non incontrerà ostacoli, anche se il governo si è riservato la facoltà di presentare emendamenti.
La riforma arriva con enorme ritardo. E' dal 1947 che si parla di modificare l'ordinamento carcerario, ma tutte le iniziative prese durante le varie legislature sono naufragate tra discussioni, studi e aggiornamenti. L'ultima, da cui trae origine l'attuale provvedimento legislativo, risale a quattro anni fa, quando lo stesso Gonella, anche a quell'epoca ministro della Giustizia, presentò un progetto di riforma poi ampiamente modificato dalla commissione senatoriale che lo discusse in sede redigente, lasciando cioè all' assemblea solo il compito di votarlo nel suo complesso.
La relazione con la quale il ministro ripropone oggi il testo già varato dal Senato afferma che esso «costituisce un sicuro adeguamento delle norme che disciplinano l'esecuzione penitenziaria ai principi della Costituzione e a quelli delle regole minime per il trattamento dei detenuti stabilite dall'Onu». Con il nuovo ordinamento la condanna sarà infatti «umanizzata». La personalità del detenuto dovrà essere rispettata e ciascun recluso sarà indicato con il proprio nome e non più con un numero.
Scompariranno definitivamente i «letti di contenzione»; l'istruzione, il lavoro, gli ambienti in cui i detenuti vivono e la pratica religiosa, pur nella libertà di culto, saranno considerati alla base della rieducazione del condannato. Disposizioni particolari riguardano i rapporti dei detenuti con i familiari e col mondo esterno, le condizioni di vita e le caratteristiche dei locali carcerari. Viene espressamente vietato l'uso della forza, se non per necessità. Nessuna punizione potrà essere inflitta senza un provvedimento motivato e dovrà essere comunque eseguita nel pieno rispetto della personalità del detenuto. La censura I nella corrispondenza sarà disposta per ogni singolo caso dal magistrato di sorveglianza con provvedimento motivato. Con particolari modalità e cautele potranno essere autorizzati anche colloqui telefonici coi familiari. Di notevole importanza è il regime della «semilibertà», che il nuovo regolamento penitenziario introduce. Consiste nel permettere al detenuto di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto di pena per partecipare ad attività lavorative o d'istruzione.
La Stampa 6 dicembre 1972