La riforma carceraria è approvata dalla Camera (ora passa al Senato)
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STORIA La riforma carceraria è approvata dalla Camera (ora passa al Senato) 08/08/1974 

La commissione Giustizia della Camera, presieduta dall'onorevole Reale, ha approvato oggi in sede referente la riforma del diritto penitenziario. Se missini e liberali non avessero ritirato l'originario consenso, invece che in referente la commissione avrebbe agito in sede legislativa e la legge avrebbe potuto passare ora al Senato per il voto definitivo. La riforma elimina la precedente impostazione autoritaria e punitiva della disciplina carceraria propria del regolamento Rocco e la sostituisce con 1 applicazione del principio costituzionale il quale dispone che la pena tenda alla rieducazione ed al reinserimento sociale del condannato. A questo principio si ispirano le norme che disciplinano il «trattamento» e quelle che introducono, in determinati casi, la cosiddetta «strategia differenziata», che consiste nel prevedere forme sostitutive alla detenzione (attraverso l'affidamento in prova ai servizi sociali), il regime di semilibertà, di libertà condizionale e gli abbuoni di pena. Beneficiano di questi istituti i condannati a pene di relativa durata considerati meritevoli. La «strategia differenziata» consente di distinguere la delinquenza minore, non pericolosa, dalla grave delinquenza, liberando soprattutto i giovani dal rischio del contagio dei veri delinquenti, contagio che è la causa maggiore dello stato di agitazione nelle carceri italiane. Altro principio innovatore della riforma è quello dell'istituzione degli uffici di sorveglianza (con un giudice di sorveglianza e una sezione d'appello). Il principio della rieducazione e del reinserimento sociale viene attuato istituendo una serie di organi, quali, in primo luogo, i centri di servizio sociale, che garantiscono il mantenimento dei contatti tra il detenuto ed il mondo esterno in antitesi col vecchio principio della segregazione e dell'isolamento del mondo carcerario dalla società civile. «Non siamo così ingenui — ha osservato il relatore, onorevole Felisetti (psi) — da credere che la notizia dell'approvazione del progetto di riforma carceraria faccia cessare d'incanto lo stato di tensione che si registra, anche con gravissimi episodi, nelle carceri italiane; riteniamo tuttavia che la notizia dell'approvazione, sia pure in sede referente, del progetto contribuirà al rasserenamento degli animi togliendo a quanti se ne sono serviti come alibi il pretesto della mancata riforma per fomentare disordini e rivolte». La commissione Giustizia, concludendo l'esame del progetto in sede referente, ha lasciato spazio per l'approfondimento di alcune questioni di notevole importanza, come la disciplina dei «permessi» per i condannati che non sono ammessi a fruire, causa la gravità delle pene, dei benefici dell'affidamento in prova, o della semilibertà, e gli organici degli uffici di sorveglianza e del servizio sociale. «Il nuovo ordinamento penitenziario che governo e Parlamento si sono impegnati ad approvare — ha dichiarato il ministro di Grazia e Giustizia, Zagari — non costituisce né cedimento né lassismo nei confronti della delinquenza, ma si pone come strumento più idoneo per combattere il fenomeno della criminalità nelle sue più varie e differenziate manifestazioni. E' un sistema che cerca di distinguere, nel quadro generale della delinquenza, le forme più violente e parossistiche di criminalità dalle violazioni minori della legge penale, riservando per le prime le misure più severe e adottando invece per i reati di più lieve gravità misure diverse come avviene nei Paesi più civili del mondo.

La Stampa, 8 agosto 1974


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