Il detenuto non uscirà se l'accusa non lo vuole
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STORIA Il detenuto non uscirà se l'accusa non lo vuole 22/02/1975 

Nuovi poteri per l'accusa (procura della Repubblica, procura generale) sono previsti nel disegno di legge che il Consiglio dei ministri ha approvato nella lunghissima seduta di ieri su proposta del ministro di Grazia e Giustizia, Oronzo Reale. Un detenuto non potrà tornare in libertà, come ora avviene, subito dopo la decisione del giudice: sarà sempre necessario l'avallo del pubblico ministero, che con la sua opposizione potrà bloccare il provvedimento.

Una norma del genere era già prevista nel codice del 1930 ed era rimasta in vigore per quasi 40 anni. Poi alcuni casi clamorosi avevano convinto il Parlamento ad annullarla. Troppo spesso avveniva che un imputato, nonostante la concessione della libertà provvisoria, dovesse rimanere in carcere perché l'accusa non era d'accordo sulla sua liberazione. Imputati, magari innocenti, dovevano attendere mesi fino a che fosse esaminato il ricorso del pubblico ministero. Il disegno di legge tenta di evitare eccessi di questo tipo: prevede, infatti, che la decisione sia presa entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza dei vari termini (brevi) concessi all'accusa e alla difesa per le loro istanze e memorie. In mancanza di una pronuncia dell'autorità giudiziaria alla quale il procuratore della Repubblica (o il procuratore generale) si sia rivolto, l'imputato tornerà senz'altro libero.

I giuristi non sembrano ugualmente convinti. Dice l'avvocato Adolfo Gatti, che si batté molto per l'abolizione della norma che ora il disegno di legge tenta di rilanciare: “Questa innovazione non merita consenso. Non si può proporre una norma che contrasta con il dettato costituzionale; che recentemente, proprio per tale ragione è stata estromessa dal codice; che contraddice uno dei principi fondamentali della legge con cui il Parlamento ha conferito al governo la delega per il nuovo codice di procedura penale; e che, infine, non presenta utilità alcuna per la repressione della criminalità. C'è da augurarsi che il governo provveda alla sempre più urgente difesa contro il crimine con mezzi più legittimi e più efficaci”.

Molte altre polemiche ci sono state, specie negli ultimi tempi, sulla libertà provvisoria, che verrebbe concessa con troppa facilità dai giudici. Il disegno di legge prevede una serie di divieti. Non sarà più possibile dare la libertà provvisoria a chi sia stato condannato per alcuni reati di particolare gravità o allarme sociale e per gli stessi reati venga di nuovo arrestato.

Questo l'elenco dei reati: attentato contro la Costituzione dello Stato, insurrezione armata contro i poteri dello Stato, devastazione e saccheggio, guerra civile, strage, attentato alla sicurezza dei trasporti, agli impianti di energia elettrica o del gas e alle pubbliche comunicazioni, epidemia, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Il progetto ha altre norme, il cui fine è quello di limitare al massimo la concessione della libertà provvisoria.

La Stampa 22 febbraio 1975


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