Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11699 del 2017, proposto da
Giulia Di Sante, Irene Pedoto, Antonietta Parente, Antonella De Santis, Claudia Picuno, Danilo Ciammola, Franca Di Vita, Anna Carlino, Sandra Ciuffreda, Raffaella Popolo, Maria Della Valle, Giuliana Capacchione, Rossella Forte, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Pittori, Rosanna Serafini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione Lavoro n. 1819/2014, passata in giudicato, al fine di ottenere il pagamento di tutte le somme spettanti ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno (e per tale ragione, esenti da imposizione fiscale) e al pagamento in loro favore anche delle somme illegittimamente trattenute a titolo di aliquota IRPEF sugli importi corrisposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con incidente di esecuzione proposto nel ricorso in epigrafe ai sensi degli artt. 112 e segg. c.p.a., depositato in data 22 ottobre 2010, parte ricorrente ha chiesto la compiuta esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione Lavoro n. 1819/2014, già oggetto di sentenza di ottemperanza del Tar Lazio Roma n. 6337/2018 (con cui è stata dichiarata la mancata integrale ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione Lavoro n. 1819/2014 relativamente alle somme ancora dovute a ciascun ricorrente a titolo di risarcimento del danno per inadempimento ed è stato ordinato al Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, di versare a ciascuno di essi le somme erroneamente trattenute a titolo di aliquota Irpef oltre gli interessi legali), con specifico riguardo alla corretta quantificazione degli interessi medesimi. Ed infatti, secondo quanto argomentato da parte ricorrente, il Ministero non avrebbe considerato gli interessi sulle somme trattenute a titolo di Irpef a decorrere dal 18.6.2009, e cioè dalla data di notifica del ricorso di primo grado innanzi al giudice ordinario, come stabilito dal giudicato della sentenza della Corte di Appello Lavoro n. 1819/2014 e come puntualmente anche già indicato nella sentenza di primo grado del Tribunale del Lavoro n. 15600/2010 in atti, e successivamente restituite ai ricorrenti.
Pertanto, i conteggi riferiti agli interessi sulle somme da ultimo restituite non sarebbero corretti quanto alla data di decorrenza del computo.
Con atto depositato in data 26 ottobre 2018 parte ricorrente ha altresì proposto istanza per la correzione della sentenza n. 6337/2018 resa nel giudizio di ottemperanza RG n. 11699/2017 nella parte in cui, in asserita contraddittorietà con la qualificazione precedentemente attribuita alla pretesa fatta dai ricorrenti come risarcitoria usando le retribuzioni soltanto come parametro cui conformare il danno patito’, ha aggiunto che le somme percepite sono destinate a ‘reintegrare il danno subito dalla mancata percezione di redditi ....tassabili ex art. 6 co 2, DPR 917/1986’.
Con ordinanza istruttoria n. 695/2019 il Collegio ha segnalato sia la esigenza di acquisire documentati chiarimenti dal Ministero sulla denunciata omissione di versamento degli interessi legali sia la esigenza di acquisire dai ricorrenti un puntuale resoconto esplicativo delle loro pretese, volto a evidenziare le somme percepite e gli interessi.
L’amministrazione ha ottemperato, depositando nota in data 6.2.2019, con allegata copiosa documentazione a firma del reggente dell’ufficio affari legali Dott. Maffei, il quale contrariamente a quanto argomentato da parte ricorrente dichiara di aver provveduto al computo degli interessi dal 18.6.2009.
Tale nota è stata contesta da parte ricorrente che argomenta come dalla stessa documentazione emergerebbe - inequivocabilmente - l’omesso calcolo degli interessi legali dalla data del 18.6.2009 e cioè dalla data di notifica.
Tanto premesso, il Collegio rileva che nel caso in esame, poiché con ordini di pagamento del giugno 2018 il Ministero ha restituito ai ricorrenti le somme illegittimamente trattenute a titolo di aliquota Irpef sugli importi già corrisposti nel 2015 a titolo di risarcimento del danno in esecuzione della sentenza n. 1819/14 della Corte di Appello di Roma Sezione Lavoro e il presente incidente di esecuzione verte esclusivamente sulla quantificazione degli interessi legali sulle somme ricevute (che ad avviso di parte ricorrente dovevano essere computati a decorrere dalla data del 18.6.2009 di notifica del ricorso di primo grado innanzi al Tribunale del Lavoro di Roma, come puntualmente indicato nella sentenza di esso Tribunale del Lavoro di Roma n. 15600/2010 e come confermato dalla sentenza della Corte di Appello Lavoro di Roma n. 1819/2014, del cui giudicato qui si tratta) la domanda di correzione di errore materiale della sentenza n. 6337/2018 non appare sorretta da un interesse concreto e attuale (avendo l’amministrazione comunque provveduto alla restituzione degli importi ab origine trattenuti a titolo di IRPEF sui quali, evidentemente, vanno computati anche gli interessi, dalla data della notifica del ricorso di primo grado innanzi al giudice ordinario, come stabilito dal giudicato della sentenza della Corte di Appello Lavoro n. 1819/2014 e come puntualmente anche già indicato nella sentenza di primo grado del Tribunale del Lavoro n. 15600/2010 in atti) ma, in ogni caso, non può essere accolta per insussistenza dei presupposti di cui all’art.86 c.p.a.: l’aspetto segnalato dal difensore di parte ricorrente, infatti, non è qualificabile come “errore materiale” suscettibile di correzione.
Tale domanda va pertanto respinta.
Quanto invece all’incidente di esecuzione, con cui parte ricorrente lamenta l’erroneo computo degli interessi, a fronte della documentazione prodotta e della puntuale ricostruzione della stessa effettuata da parte ricorrente nella memoria depositata in atti in data 28 febbraio 2019, e non ulteriormente confutata dall’amministrazione, il Collegio ritiene sussistenti elementi, ai sensi dell’art.64 c.p.a., per ritenerlo fondato.
In particolare, risultano ancora non corrisposte ai ricorrenti:
1.Giulia Di Sante, la somma di euro 5167,10 (3256,28+1910,82= 5167,10), di cui 3.256,28, per interessi dal 18.6.2009 sulle trattenute Irpef restituite nel 2018 ed euro 1910,82 per interessi dal 18.6.2009 sulle somme versate nel 2015;
2.Irene Pedoto, la somma di euro 4832,68 (3059,70+1772,98= 4832,68) di cui euro 3.059,70, per interessi dal 18.6.2009 sulle trattenute Irpef restituite nel 2018 ed euro 1772,98 per interessi dal 18.6.2009 sulle somme versate nel 2015;
3.Antonietta Parente, la somma di euro 4832,68 (3059,70+1772,98= 4832,68) di cui euro 3.059,70, per interessi dal 18.6.2009 sulle trattenute Irpef restituite nel 2018 ed euro 1772,98 per interessi dal 18.6.2009 sulle somme versate nel 2015
4.Antonella De Santis, la somma di euro 5069,25 (236,57+3059,70+1772,98= 5069,25) di cui euro 236,57 per differenza trattenuta Irpef oltre euro 3.059,70, per interessi dal 18.6.2009 sulle trattenute Irpef restituite nel 2018 ed euro 1772,98 per interessi dal 18.6.2009 sulle somme versate nel 2015;
5.Claudia Picuno, la somma di euro 4767,26 (2994,28+1772,98= 4767,26) di cui euro 2994,28, per interessi dal 18.6.2009 sulle trattenute Irpef restituite nel 2018 ed euro 1772,98 per interessi dal 18.6.2009 sulle somme versate nel 2015;
6.Danilo Ciammola, la somma di euro 5014,12 (3276,15+1737,97= 5014,12) di cui euro 3276,15, per interessi dal 18.6.2009 sulle trattenute Irpef restituite nel 2018 ed euro 1737,97 per interessi dal 18.6.2009 sulle somme versate nel 2015;
7.Franca Di Vita, la somma di euro 4845,89 (3072,91+1772,98= 4845,89) di cui euro 3.072,91, per interessi dal 18.6.2009 sulle trattenute Irpef restituite nel 2018 ed euro 1772,98 per interessi dal 18.6.2009 sulle somme versate nel 2015;
8.Anna Carlino, ancora la somma di euro 5082,46 (236,57+3072,91+1772,98= 5082,46) di cui euro 236,57 per differenza trattenuta Irpef oltre euro 3.072,91, per interessi dal 18.6.2009 sulle trattenute Irpef restituite nel 2018 ed euro 1772,98 per interessi dal 18.6.2009 sulle somme versate nel 2015;
9.Sandra Ciuffreda, la somma di euro 4845,89 (3072,91+1772,98= 4845,89) di cui euro 3.072,91, per interessi dal 18.6.2009 sulle trattenute Irpef restituite nel 2018 ed euro 1772,98 per interessi dal 18.6.2009 sulle somme versate nel 2015;
10.Raffaella Popolo, la somma di euro 4767,26 (2994,28+1772,98= 4767,26) di cui euro 2994,28, per interessi dal 18.6.2009 sulle trattenute Irpef restituite nel 2018 ed euro 1772,98 per interessi dal 18.6.2009 sulle somme versate nel 2015;
11.Maria Della Valle, la somma di euro 4847,63 (3074,65+1772,98= 4847,63) di cui euro 3.074,65, per interessi dal 18.6.2009 sulle trattenute Irpef restituite nel 2018 ed euro 1772,98 per interessi dal 18.6.2009 sulle somme versate nel 2015;
2.Giuliana Capacchione, la somma di euro 8120,94 (3556,91+4564,03= 8120,94) come da prospetto di calcolo doc. 25, di cui euro 3.556,91, per interessi dal 18.6.2009 sulle trattenute Irpef restituite nel 2018 ed euro 4564,03 per interessi dal 18.6.2009 sulle somme versate nel 2015;
13.Rossella Forte, la somma di euro 4840,65 (3067,67+1772,98= 4840,98) di cui euro 3.067,67, per interessi dal 18.6.2009 sulle trattenute Irpef restituite nel 2018 ed euro 1772,98 per interessi dal 18.6.2009 sulle somme versate nel 2015.
In conclusione, l’incidente di esecuzione deve essere accolto e per l’effetto il Ministero della Giustizia- DAP va condannato a dare compiuta esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione Lavoro n. 1819/2014, già oggetto di sentenza di ottemperanza del Tar Lazio Roma n. 6337/2018, corrispondendo ai ricorrenti le somme indicate, a titolo di interessi legali computati dalla data di notifica del ricorso di primo grado (18 giugno 2016) fino al soddisfo, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dalla comunicazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), accoglie l’incidente di esecuzione in epigrafe e per l’effetto ordina al Ministero della Giustizia- DAP di dare compiuta esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione Lavoro n. 1819/2014, già oggetto di sentenza di ottemperanza del Tar Lazio Roma n. 6337/2018, corrispondendo ai ricorrenti le somme indicate in motivazione entro giorni 60 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza.
Respinge la domanda di correzione di errore materiale della sentenza del Tar Lazio Roma n. 6337/2018.
Condanna l’amministrazione alle spese della presente fase, che liquida in euro 2000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore