Decreto sicurezza: ecco cosa cambia per le carceri minorili e per adulti
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NOTIZIE Decreto sicurezza: ecco cosa cambia per le carceri minorili e per adulti 25/09/2018 

Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il 24 settembre 2018 il decreto Sicurezza voluto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Il testo riguarda la “prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa, modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, oltre alle disposizioni su “rilascio di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale, di immigrazione e di cittadinanza”.

 

Art. 18 - Disposizioni in materia di esecuzione di pene

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 24, comma 1, le parole “per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno,” sono soppresse e dopo le parole: “finalità rieducative” sono aggiunte le seguenti: “ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto”;

b) dopo l’articolo 24 è inserito il seguente: “Articolo 24-bis

(Estensione dell’ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni).

1. Quando nel corso dell’esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenne sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto dall’articolo 656 del codice di procedura penale e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. Se questi ritiene che vi siano le condizioni per la prosecuzione dell’esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, tenuto conto del percorso educativo in atto e della gravità dei fatti oggetto di cumulo, ne dispone con ordinanza l’estensione al nuovo titolo, altrimenti dispone la cessazione della sospensione e restituisce gli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso dell’esecuzione. Si tiene altresì conto delle ragioni di cui all’articolo 24.

2. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

3. La disposizione di cui al comma 1 non opera se il condannato si trova in custodia cautelare o abbia fatto ingresso in un istituto per adulti in espiazione di pena, per reati commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

4. L’esecuzione della pena nei confronti di chi ha commesso il reato da minorenne è affidata al personale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia.

5. Quando l’ordine di esecuzione per il reato commesso da maggiorenne non può essere sospeso, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al pubblico ministero che ha emesso l’ordine per l’ulteriore corso dell’esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i maggiorenni.”.

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si interviene sul decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto legislativo che disciplina il processo penale minorile. L’intervento recato dalla lettera a) del comma 1, lascia ferma ogni disposizione che consente l’esecuzione penale nel circuito penitenziario minorile dei giovani adulti, tuttavia, autorizza  l’espulsione dal circuito penitenziario minorile, previo parere del magistrato di sorveglianza competente, di coloro che abbiano recato problemi di sicurezza all’interno degli istituti ovvero rifiutino il trattamento minorile. Allo stato la previsione riguarda solo i soggetti che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età; in contrario si stabilisce che ogni violazione comportamentale grave e che costituisca rifiuto del trattamento minorile, possa dare luogo alla prosecuzione dell’esecuzione in un istituto penitenziario per maggiorenni già al compimento del diciottesimo anno.

Alla lettera b) si dispone in materia di cumulo di titoli esecutivi, prevedendo di regola la  continuazione del trattamento, ove in corso, se sopraggiunge un titolo esecutivo per reato commesso da adulto e sempre che non si sia compiuto il venticinquesimo anno di età. Tuttavia se il condannato è già entrato nel circuito penitenziario adulto, a qualsiasi titolo e dunque per espiazione anche parziale della pena o in esecuzione di custodia cautelare, la pena è destinata adessere eseguita nel medesimo circuito penitenziario, senza che possa prevedersi il reingresso inistituto minorile, se per ipotesi nelle more debba essere posta in esecuzione una pena per reatocommesso da minorenne. In altri termini si impedisce che chi sia transitato nel circuitopenitenziario ordinario possa espiare la pena per un fatto commesso quando era minorenne in istituto penitenziario minorile.

 

Il Decreto sicurezza e immigrazione spiegato in 10 punti


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