Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5 il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attivita' lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose.»;
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Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Lavoro). - 1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della liberta' devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresi', essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.