REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2016, proposto da:
Francesco De Paola, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Spinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe D’Amico in Salerno, via Dogana Vecchia, n. 40.
contro
Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;
per l'annullamento
della nota prot. n. PU 0182000 del 26 maggio 2016 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, notificata il 27 maggio 2016, di diniego al ricorrente del diritto a percepire l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, commi 1 e 1 bis, della l. n. 86/2001;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico ed ogni altro emolumento di cui all’art. 1, commi 1 e 1 bis, l. n. 86/2001, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di Sala Consilina (SA) alla sede di Eboli (SA), oltre interessi legali e rivalutazione, e la conseguente condanna dell’amministrazione intimata al relativo pagamento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente, Ispettore Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, impugna il provvedimento in epigrafe con cui, il Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria rigettava l’istanza da costui avanzata volta ad ottenere, con riferimento al suo trasferimento da Sala Consilina ad Eboli a seguito della soppressione della Casa Circondariale di Sala Consilina ove egli era in servizio effettivo, l’indennità prevista all’art. 1, commi 1 e 1 bis, della l. n. 86/2001, negandogli tale beneficio in ragione dell’essere stato egli “costà trasferito a domanda ed a proprie spese, … attesa l’istanza .. con cui lo stesso, appunto, ha chiesto di essere trasferito “senza oneri per l’Amministrazione …””.
In particolare, il ricorrente chiede l’annullamento di tale diniego e, per l’effetto, il riconoscimento del proprio diritto a ottenere il beneficio di cui al citato art. 1 della l. n. 86/2001, sostanzialmente evidenziando come il trasferimento in questione non possa ritenersi a domanda dell’interessato bensì disposto d’ufficio dall’amministrazione, in relazione all’intervenuta soppressione del reparto di appartenenza, e come, nel caso di specie, non trovi applicazione la preclusione di cui al comma 1 bis dello stesso art. 1, non essendo la sede di servizio di destinazione (Eboli) “limitrofa” rispetto a quella di provenienza (Sala Consilina).
L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio, sostenendo la legittimità del gravato diniego, ribadendo la natura volontaria del trasferimento nonché l’espressa esclusione, ai sensi del citato comma 1 bis, dei pretesi benefici in caso di trasferimento avvenuto “a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.
All’udienza pubblica del 3 ottobre 2018, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Come accennato, il ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere l’indennità prevista per il trasferimento d’autorità.
Orbene, osserva al riguardo il Collegio come la giurisprudenza abbia chiarito come “il discrimine tra trasferimento d’ufficio e quello a domanda debba cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale del dipendente”, essendo il trasferimento, “nel primo caso, … ritenuto indispensabile per realizzare l'interesse pubblico mentre, nel secondo, … solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative”, con la conseguenza che esso “può essere qualificato d'autorità, ove sia destinato a soddisfare prioritariamente l'interesse dell'Amministrazione, non essendo sufficiente, ai fini di una sua diversa qualificazione giuridica, la dichiarazione di disponibilità al movimento da parte dell'interessato, atteso che ciò che rileva, agli effetti della differenza fra trasferimento a domanda e trasferimento d'ufficio, è la diversa rilevanza che in essi assumono i contrapporti interessi in gioco” (in termini, T.A.R. Friuli - Venezia Giulia, sezione I, n. 24/2016 nonché T.A.R. Toscana, sezione I, n. 521/2018).
Ne discende, come, nel caso in esame, il trasferimento del ricorrente a seguito della soppressione della Casa Circondariale di Sala Consilina (presso la quale egli svolgeva il proprio servizio) comporti la spettanza dell’indennità di trasferimento prevista all’art. 1 della l. n. 86/2011, considerato che la relativa istanza avanzata dal ricorrente su specifica richiesta dell’amministrazione di indicare tre sedi di gradimento in ambito regionale non può incidere sulla natura del disposto trasferimento, il quale, trovando il proprio presupposto fondante nella soppressione dell’originario reparto di appartenenza, costituisce trasferimento d’autorità, non traendo origine il movimento dall’iniziativa del ricorrente bensì rispondendo al preminente interesse pubblico alla riorganizzazione dei reparti da parte dell’amministrazione resistente (in senso conforme, Consiglio di Stato, sezione IV, n. 5456/2017 e T.A.R. Sicilia, Catania, sezione III, n. 2478/2017).
Per quanto, poi, riguarda l’applicazione del comma 1 bis dell’art. 1 della l. n. 86/2011 (che esclude che nei casi di trasferimento d’autorità l’indennità in questione competa al personale “trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”), il Collegio - pur ritenendo che per limitrofa non possa intendersi “confinante” - condivide la prospettazione di parte ricorrente nel ritenere che nel caso di specie non ricorra tale condizione ostativa al compenso de quo, non essendo la nuova sede di servizio dei ricorrenti (sita nel Comune di Eboli) comunque “limitrofa” a quella di provenienza (sita nel Comune di Sala Consilina) intercorrendo tra le stesse una distanza, pari a circa settanta chilometri, tale da far ritenere superata quella soglia minima di tollerabilità del sacrificio derivante dallo spostamento in una nuova sede (non voluta) stabilita dal legislatore.
In conclusione, il ricorso deve, pertanto, essere accolto ed il gravato diniego deve essere annullato, con conseguente condanna dell’amministrazione resistente alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001, oltre interessi legali dalla data del trasferimento e sino all’effettivo soddisfo, non spettando, invece, la rivalutazione monetaria attesa la natura non retributiva del beneficio richiesto (in tal senso, ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sezione VII, n. 3078/2011 e T.A.R. Lazio, Roma, sezione II, n. 146/2012).
Sussistono, comunque, giusti motivi - stante la peculiarità della controversia - per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato e condanna l’amministrazione resistente alla corresponsione dell’indennità in questione nei termini di cui in motivazione.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore
Angela Fontana, Primo Referendario
L'ESTENSORE Eleonora Monica
IL PRESIDENTE Francesco Riccio