Da rifare la graduatoria 2851 vice sovrintendenti della Polizia Penitenziaria: il DAP si dimentica di inserire un Poliziotto
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SENTENZE TAR E CONSIGLIO DI STATO Da rifare la graduatoria 2851 vice sovrintendenti della Polizia Penitenziaria: il DAP si dimentica di inserire un Poliziotto 15/10/2020 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 426 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Dulvi Corcione, Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Dulvi Corcione in Afragola, piazza E. Gianturco n. 2;
contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento

- dei provvedimenti di adozione e pubblicazione della graduatoria e della nomina dei vincitori concorso interno per titoli di servizio a 2851 vice sovrintendenti di corpo di Polizia Penitenziaria, degli atti endoprocedimentali e dell'elenco dei soggetti ammessi alla procedura, nonchè di tutti quanti gli atti e/o i provvedimenti prodromici, connessi, consequenziali, successivi, allo stato sconosciuti e comunque incompatibili con le richieste di cui al presente ricorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2020 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 19 dicembre 2017, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - ha indetto il concorso interno straordinario per titoli e superamento di un successivo corso di formazione per n. 2851 posti per la nomina alla qualifica iniziale dei ruoli dei Sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria;

Il richiamato avviso di selezione interna, così come enunciato dalla nota prot. n. 0408645 del 22 dicembre 2017 pubblicata dal D.A.P., all’art. 4 dispone che: “c. 1) Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, secondo i modelli allegati e indirizzate al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse, Ufficio VI - Concorsi, devono essere presentate direttamente alla direzione dell’istituto o servizio ove il dipendente, a qualunque titolo, presta servizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo dalla data della pubblicazione del presente bando (…); c. 3) La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla domanda dal personale addetto al ricevimento che ne cura la protocollazione (…)”.

In data 19 gennaio 2018 e, dunque, entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione dell’avviso, con prot. d’entrata del Centro Penitenziario “P. Mandato” di Secondigliano (NA) n. 2716, il Sig. -OMISSIS-ha provveduto alla compilazione dell’allegato ed alla protocollazione del medesimo, così da perfezionare l’inoltro della propria istanza di partecipazione.

In data 3 maggio 2019, il Ministero della Giustizia ha pubblicato un primo elenco (non definitivo) dei soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione, indicando i punteggi attribuiti ai medesimi in ossequio ai criteri predeterminati per mezzo del richiamato avviso; nell’ambito di detto elenco, tuttavia, non figurava il ricorrente.

In data 9 maggio 2019, dunque, il ricorrente presentava istanza di inserimento in graduatoria a seguito di smarrimento della propria richiesta di partecipazione da parte degli Uffici competenti ed in data 22 maggio 2019, inoltrava altra ed ulteriore comunicazione finalizzata a sollecitare nuovamente l’inserimento dello stesso nel richiamato “elenco provvisorio”.

Nonostante tali formali istanze, tuttavia, l’Amministrazione ha omesso di considerare quanto posto a base della citata richiesta d’inserimento cosicché, approvati gli atti dell’avviso e la graduatoria finale, il ricorrente è stato escluso definitivamente.

Deduce il ricorrente la illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla udienza del 6 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio come dalla documentazione depositata in atti risulta che l’odierno ricorrente, in data 19 gennaio 2018 con prot. ricezione n. 2716, ha provveduto a presentare la propria istanza di partecipazione alla procedura concorsuale di cui all’odierno ricorso.

Soltanto nel corso della procedura di selezione, successivamente alla constatazione dell’assenza del proprio nominativo nell’elenco provvisorio dei soggetti da sottoporre ad avanzamento, ha avuto cognizione del mancato inserimento, per mero errore materiale, della domanda di partecipazione al concorso nell’elenco delle domande trasmesse dall’Ufficio di appartenenza il 9 febbraio 2018.

A fronte di tale circostanza, peraltro, diligentemente il ricorrente si è attivato per rappresentare l’errore della Amministrazione, dapprima a mezzo istanza di riammissione (prot. n. 6999/V) con richiesta di “rivalutazione” della propria posizione e, successivamente, con una nota di sollecito.

L’Amministrazione, tuttavia, non ha provveduto alla riammissione della domanda di partecipazione dell’odierno ricorrente, né ha provveduto alla valutazione della posizione del ricorrente.

Sotto tale profilo, dunque, il ricorso risulta fondato, essendo stata allegata dal ricorrente la prova della avvenuta presentazione, nei termini e secondo le modalità previste dal bando di selezione interna, della domanda di partecipazione alla procedura selettiva che non è stata inserita, per mero errore materiale, nell’elenco delle domande trasmesse dall’Ufficio di appartenenza; conseguentemente, l’esclusione dal concorso appare imputabile a negligenza dell’Amministrazione resistente.

Conseguentemente e per i motivi esposti, l’Amministrazione è tenuta ad ammettere il ricorrente alla procedura concorsuale di cui all’odierno ricorso ai fini della valutazione della domanda e della attribuzione del punteggio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui alla motivazione.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Consigliere


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