Congedo parentale esteso ai Poliziotti penitenziari: il TAR annulla provvedimenti del DAP
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SENTENZE TAR E CONSIGLIO DI STATO Congedo parentale esteso ai Poliziotti penitenziari: il TAR annulla provvedimenti del DAP 25/01/2019 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15140 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gregorio Arena, Paolo Pascazi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;
per l'annullamento

- della nota recante data 04.10.2018 emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, n. prot. GDAP 1196, per l'interpretazione contra legem dell'art. 8 del D.P.R. 15 marzo 2018 n.39 entrato in vigore il 17.03.2018 con la quale si esclude la possibilità dei dipendenti dell'Amministrazione di usufruire del congedo parentale fino al sesto anno di età per i figli nati prima della data di entrata in vigore della predetta normativa;

- della nota del 05.11.2018, prot. 7151, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ufficio Capo del Dipartimento con la quale veniva comunicato al ricorrente l'esito negativo della sua istanza volta ad ottenere una estensione del periodo utile per usufruire del congedo parentale fino al sesto anno di età della figlia -OMISSIS-, per effetto dell'art. 8 del D.P.R. 15 marzo 2018 n.39 entrato in vigore il 17.03.2018;

nonché per l'accertamento della sussistenza in capo alla P.A. del conseguente obbligo di riconoscere al ricorrente il diritto all'estensione del periodo utile per usufruire del congedo parentale fino al sesto anno di età della figlia e consequenziale annullamento degli atti amministrativi impugnati


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il presente ricorso può essere deciso con sentenza semplificata adottata in camera di consiglio ai sensi dell’art.60 c.p.a., sussistendone i presupposti.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna - deducendone l’illegittimità sotto vari profili di violazione dell’art. 8 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 e degli artt. 3, 30 comma 1 e 31 Cost., eccesso di potere per illogicità manifesta, ingiustizia manifesta dei provvedimenti impugnati per disparità di trattamento e per violazione dei principi costituzionali di tutela della genitorialità e della famiglia- la nota del 4.10.2018 con cui l’amministrazione, contrariamente a quanto precedentemente disposto con nota del 14.08.2018, escludeva la possibilità per i dipendenti con figli nati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 ancorché di età superiore ai tre anni ma inferiore ai sei, di poter estendere il periodo di usufruibilità del congedo parentale fino al compimento del sesto anno di età, unitamente alla nota del 05.11.2018, prot. 7151 con cui l’amministrazione confermava il rigetto della richiesta del ricorrente di usufruire della quota residua di congedo non goduto a tale titolo entro la data del compimento del sesto anno di età della propria figlia -OMISSIS- (nata il 2 aprile 2013), riportandosi alle indicazioni rappresentate con la precedente nota del 23.10.2018 (rectius 4.10.2018), prot. 1196, del Servizio Informatico Penitenziario della Direzione Generale del Personale, non notificata

Il ricorso merita accoglimento.

L’art. 8 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 recita infatti : “In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Detta disposizione, prevedendo espressamente l’applicabilità ai personale con figli minori di sei anni, non solo non prevede ma neppure è compatibile con l’interpretazione restrittiva adottata dall’amministrazione con riferimento al personale i cui figli minori siano nati in data precedente all’entrata in vigore della stessa e ciò si evince chiaramente, oltre che dalla ratio della norma posta a tutela non soltanto della genitorialità ma, a monte, dei figli minori anche dal tenore letterale dell’art.8 comma 1, a mente del quale “Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, oltre che dall’art.8 comma 2, che come unica limitazione prevede che “Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo”.

In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti in epigrafe.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe.

Condanna l’amministrazione soccombente a rifondere le spese di lite, che si liquidano in euro 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE - Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE - Donatella Scala


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