REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10490 del 2017, proposto da
Valentina Canestrari, rappresentata e difesa dagli avvocati Teresa Calbi ed Elisabetta Musso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Teresa Calbi in Civitavecchia, via Salvatore di Giacomo 12;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto del 09/08/17 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse, unitamente alla nota m_dg – DAPEE01 PE – 0057266 del 11/08/17, notificato via posta in data 12/09/17, nonché a mani in data 29/09/17, con il quale la Sig.ra Valentina Canestrari è stata esclusa dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 540 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. 13 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – 7 aprile 2017 n. 27, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, compreso il Decreto di approvazione della graduatoria di merito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato al Ministero della Giustizia il 31 ottobre 2017, l’interessata, partecipante al concorso per il reclutamento di 540 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto il 13 marzo 2017, impugna il provvedimento di esclusione dal concorso adottato con decreto del 9 agosto 2017, notificato per posta il 12 settembre 2017 e a mano il 29 settembre 2017.
Il Ministero della giustizia si costituisce in giudizio ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e l’infondatezza nel merito dello stesso.
In fase cautelare, in accoglimento dell’istanza della ricorrente, con ordinanza numero 6417 del 29 novembre 2017, il Tribunale amministrativo regionale dispone l’ammissione dell’interessata alla prosecuzione della procedura concorsuale.
Il ricorso è trattato, nel merito, all’udienza pubblica del 8 gennaio 2019 e, in esito ad essa, è deciso.
DIRITTO
Il concorso controverso è stato indetto con provvedimento del 13 marzo 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2017, numero 27, per il reclutamento di 540 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, numero 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero quadriennale oppure in rafferma annuale in servizio.
La ricorrente, avendo presentato la domanda di partecipazione al concorso, è stata convocata per la prova d’esame, consistente nella compilazione di un questionario a risposta multipla su una serie di domande, risultando idonea, ammessa alla fase successiva, avendo riportato il punteggio pari a 8,5 punti, relativamente all’aliquota a) dei posti messi a concorso, con la collocazione in graduatoria nella 29ª posizione su 85 posizioni utili.
Successivamente all’espletamento della prova, con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione resistente disponeva l’esclusione dal concorso della ricorrente, per difetto del requisito di partecipazione al concorso per i posti di cui all’aliquota a) riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio.
L’interessata risultava infatti volontaria in ferma prefissata di un anno in congedo.
Avverso il provvedimento impugnato la difesa della ricorrente deduce 5 motivi di illegittimità.
Preliminarmente deve essere esaminata, peraltro, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, opposta dall’Amministrazione resistente.
Ad avviso dell’Amministrazione della Giustizia, il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, risultando agli atti una istanza di partecipazione all’aliquota a) del concorso non sottoscritta dalla ricorrente; pertanto, anche qualora si ritenesse sanabile la posizione della ricorrente, quest’ultima non potrebbe comunque essere ammessa al concorso, per mancanza di una domanda di partecipazione sottoscritta, per cui non avrebbe alcun interesse alla impugnazione del provvedimento di esclusione.
L’eccezione è infondata.
L’esclusione della ricorrente non è stata disposta per la omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso, bensì per la mancanza del requisito prescritto per concorrere all’aliquota a) dei posti messi a concorso, per cui la eventuale carenza della firma costituisce circostanza estranea alla materia del contendere, non essendo stata presa in considerazione con il provvedimento lesivo.
Nel merito, si deve considerare che il concorso è stato indetto per 540 posti di allievo agente, suddivisi in 2 aliquote.
L’aliquota a), comprendente 378 posti, riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno in servizio o in rafferma.
L’aliquota b), comprendente 162 posti, riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno in congedo e ai volontari in ferma prefissata di 4 anni in servizio o in congedo.
La ricorrente è stata esclusa dal concorso perché, pur essendo in possesso del requisito di partecipazione per l’aliquota b), essendo volontaria in ferma prefissata di un anno in congedo, avrebbe presentato la domanda di partecipazione per l’aliquota a), riservata, tra gli altri, ai volontari in ferma prefissata di un anno in servizio.
Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione del bando di gara, contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento dei fatti; per un mero errore materiale, nel compilare la domanda di concorso, l’interessata avrebbe indicato di voler partecipare per l’aliquota a), pur essendo in possesso del requisito per concorrere relativamente all’aliquota b); essendosi avveduta dell’errore, prima dell’espletamento della prova d’esame, avrebbe chiesto l’inserimento nel proprio fascicolo di una dichiarazione di rettifica, attestante lo stato di volontaria in ferma annuale in congedo; illegittimamente, trattandosi di un’unica procedura concorsuale, l’amministrazione, anziché disporre il collocamento della ricorrente nell’aliquota b), ne avrebbe disposto l’esclusione dal concorso.
Il motivo è fondato e assorbente.
La suddivisione dei posti in due aliquote non determina la scissione del concorso in due procedimenti separati, ma solo la formazione di due distinte graduatorie in relazione ai requisiti di accesso alla procedura, essendo riservati 378 posti ai volontari in servizio e 162 posti ai volontari in congedo oppure in ferma quadriennale.
Che si tratti di un’unica procedura concorsuale è dimostrato, innanzitutto, dalla identità della prova selettiva, espletata in giorni diversi per tutti i candidati in ordine alfabetico, senza distinzione tra le aliquote di riferimento,
Inoltre, ai sensi dell’art. 15 del bando di concorso, la graduatoria viene redatta, suddivisa per contingente maschile e femminile, per ciascuna delle aliquote di cui alle lettere a) e b), una volta esaurite tutte le fasi di selezione cui i candidati vengono sottoposti in modo indistinto.
Ma soprattutto, sul piano giuridico, si deve considerare che è la stessa legge istitutiva del concorso a prevedere la intercambiabilità dei concorrenti tra le aliquote a) e b) laddove, al comma 7 bis, l’articolo 2199 del decreto legislativo numero 66 del 2010 prescrive che “gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota”.
Alla luce della disposizione legislativa, quindi, l’amministrazione resistente avrebbe dovuto considerare che l’erronea indicazione dell’aliquota concorsuale nella domanda di partecipazione non poteva costituire causa di esclusione dal concorso, bensì di ricollocazione dell’interessata nell’aliquota di posti per i quali sarebbe stata ammessa a concorrere.
È vero che, di norma, i termini per la presentazione dei documenti di partecipazione ai concorsi pubblici hanno natura perentoria, al fine di salvaguardare la “par condicio” tra i partecipanti.
Nella fattispecie si deve però considerare che l’errore commesso dalla ricorrente nella compilazione della domanda non era attinente al requisito di partecipazione, certamente posseduto dall’interessata in quanto volontaria in congedo, bensì alla sola classificazione della concorrente in una delle due graduatorie nelle quali si sarebbe articolata la procedura.
Pertanto, la tardiva rettifica presentata dall’interessata avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla pubblica amministrazione per determinarne la riclassificazione nell’aliquota di giusto riferimento, anziché l’esclusione dal concorso.
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
Le spese processuali, in ragione della particolarità e della novità della questione dibattuta, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore