Cassazione favorevole alle due ore d'aria per i detenuti al 41-bis: respinto il ricorso del DAP e del Ministero della Giustizia
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MAFIA 41-BIS Cassazione favorevole alle due ore d'aria per i detenuti al 41-bis: respinto il ricorso del DAP e del Ministero della Giustizia 25/04/2019 

Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 24 aprile 2019 n. 17579. Sì alle due ore d'aria per il detenuto al 41bis. La riduzione a una è possibile, nei confronti del singolo detenuto, solo per motivi eccezionali dei quali la direzione del carcere deve dare conto. La Cassazione, con la sentenza 17579, conferma la decisione del Tribunale di sorveglianza, in favore di alcuni detenuti del carcere di Sassari, e respinge il ricorso della Casa circondariale, del Dap e del ministero della Giustizia. Un carcerato aveva presentato un reclamo contro il regolamento interno che prevedeva un'ora d'aria, in linea con una circolare Dap, e l'altra in biblioteca, previsioni in contrasto con la norma primaria.

La legge (articolo 41 ordinamento penitenziario, comma 2-quater lettera f) per i detenuti al 41bis, il regime previsto per i mafiosi, stabilisce, infatti, che i detenuti sottoposti al carcere duro possono stare all'aperto in gruppi selezionati di non più di quattro persone, per un massimo di due ore al giorno, che possono essere ridotte a non meno di una per motivi eccezionali. Ferma restando la possibilità che il limite delle due ore sia modificato, in senso più favorevole dal regolamento interno, (articolo 36 comma 2, lettera e) del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario). La Suprema corte sgombra, come prima cosa, il campo dall'equivoco che per "permanenza all'aperto" si possa intendere anche la cosiddetta socialità, visto che la prima è finalizzata alla tutela della salute mentre con la seconda si tende a soddisfare esigenze culturali, relazionali e di trattamento.

Equivoco in cui è caduta la circolare del Dap che ha equiparato lo stare fuori con lo stare in biblioteca. La prima sezione penale della Cassazione ammette che la norma non "spicca per adamantina chiarezza", ma non va interpretata in senso restrittivo. Va letta invece tenendo conto del divieto di trattamenti inumani e degradanti. Il limite imposto dalla circolare Dap non appare certamente idoneo a rafforzare l'ordine e la sicurezza e a prevenire "flussi comunicativi illeciti tra appartenenti alla stessa organizzazione criminale o a organizzazioni criminali contrapposte".

Per la Suprema Corte "quello che potrebbe accadere in due ore, potrebbe accadere anche in un'ora di permanenza all'aria". Con il tetto più rigido non si assicura dunque un maggiore ordine e una maggiore sicurezza. Quanto alla possibilità operare una stretta sui diritti dei detenuti in generale, questa è possibile solo per esigenze di sicurezza, altrimenti, come affermato dalla Corte costituzionale, le limitazioni acquistano solo un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale, in contrasto con la Carta.

Il Sole 24 Ore


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