Abolita la pena dell'ergastolo. La condanna massima: 40 anni
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STORIA Abolita la pena dell'ergastolo. La condanna massima: 40 anni 01/02/1973 

La legge per essere definitiva deve essere approvata dalla Camera - Modifiche dei punti sulla semi-infermità mentale e sulla interdizione dai pubblici uffici. II Senato, approvando oggi la riforma del libro primo e degli articoli 576 e 577 del codice penale, ha dato nuovamente il suo assenso alla abolizione dell'ergastolo. Il provvedimento, già votato dalla assemblea di Palazzo Madama nella passata legislatura ma decaduto per la fine anticipata di essa, dovrà ora ricevere la definitiva sanzione della Camera.

Sull'esito finale non esistono incertezze, come dimostra il largo schieramento di forze registrato nella votazione svoltasi al Senato, dove ai quattro gruppi della maggioranza si sono affiancati i socialisti, mentre comunisti e indipendenti di sinistra si sono astenuti ed i soli missini hanno votato contro. L'aspetto più rilevante della riforma è appunto l'abolizione dell'ergastolo al posto del quale, per i reati che attualmente lo prevedono, i giudici potranno infliggere una pena variante da 30 a 40 anni di reclusione. A parte gli articoli 576 e 577 riguardanti l'ergastolo, la riforma approvata oggi si occupa soltanto del libro primo del codice penale, quello dei « reati in generale ».

Numerose ed importanti sono le innovazioni introdotte. Per coloro cui viene riconosciuta la semi-infermità mentale sarà invertito l'attuale ordine di esecuzione della pena: prima cioè il ricovero in casa di cura e poi il carcere. L'interdizione dai pubblici uffici non sarà più perpetua, ma temporanea. La pena accessoria è affidata alla competenza del giudice, che può applicarla o non applicarla, può limitarne la durata ed eventualmente limitarla ad alcune conseguen¬ ze più sporadiche. Inoltre, diversamente da quanto accade adesso, è stata estesa la sospensione condizionale della pena anche alle pene accessorie.

Scompare la previsione della « responsabilità obiettiva » poiché il nuovo codice prevede solo tre tipi di responsabilità: dolosa, colposa, preterintenzionale. Il giudice potrà ridurre la misura minima della multa o dell'ammenda qualora la ritenga eccessivamente gravosa per le condizioni economiche del colpevole. In caso di insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria potrà essere convertita in pena detentiva, ma ogni giorno di carcere sarà valutato ventimila lire.

Quando un reato è stato commesso in condizioni di ubriachezza il giudice potrà diminuire la pena da un terzo fino alla metà, ma se essa è preordinata la pena sarà aumentata. Il beneficio non si applicherà in caso di ubriachezza abituale. L'art. 8 del codice penale sarà sostituito con un altro secondo cui, agli effetti della legge penale, è reato politico ogni reato che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato reato politico, il reato comune determinato anche solo in parte da motivi politici.

La Stampa 1 febbraio 1973


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